Terreni

1. Descrizione

Il Catasto dei Terreni rappresenta l’inventario dei terreni della Repubblica.
Il minimo modulo inventariabile è la particella rurale. La particella rurale è costituita da una porzione continua di terreno omogenea per potenzialità produttiva, qualità di coltura ed appartenente alla medesima proprietà ed è identificata con uno specifico numero di mappa.
L’unità di consistenza per le particelle rurali è il parametro ettaro di superficie catastale.

Per ogni particella rurale sono riportati in catasto gli elementi di identificazione: Foglio, Particella, superficie espressa in ettari, qualità, classe di redditività, reddito domenicale, reddito agrario e reddito di lavoro; inoltre sono riportati i soggetti titolari di diritti reali sul bene e la tipologia di diritto con relativa quota.
Per le particelle rurali nate successivamente all’impianto catastale (1954) sono depositati i ”tipi di frazionamento” che le hanno generate.

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2. Qualità e Classe

Il prospetto di qualificazione e classificazione ed i relativi redditi in vigore è stato definito con decreto 27 novembre 1952 n. 30 “Prospetto delle tariffe d’estimo dei terreni” in analogia alla classificazione dei terreni in Italia. 
Tabella qualità e classe terreni

 

3. La Rendita Catastale Terreni

Ogni terreno censito a catasto possiede una rendita catastale (somma dei tre redditi) come definito nel Decreto 30/1952. 
La rendita viene calcolata in base alla classificazione della particella rurale, definita per potenzialità produttiva, qualità di coltura con relativa classe di appartenenza e la conseguente applicazione delle tariffe espresse per ettaro nel prospetto allegato al decreto 30/1952. 
La rendita così determinata, riferita al periodo censuario del 1954, viene rivalutata mediante coefficienti di rivalutazione, che attualmente sono definiti dalla legge 19 novembre 2019 n. 157. 

 

4. Come fare per Aggiornare un Terreno

L’aggiornamento a catasto Terreni deve essere presentato entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
Tale presentazione deve essere fatta attraverso la procedura telematica “GRAT – Gestione Richieste Aggiornamento Terreni” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione. 
La domanda è presentata dal professionista abilitato e firmata dai titolari dei diritti reali.
L’obbligo di denuncia di variazione catastale spetta al titolare dei diritti reali sull’immobile.
Nei casi in cui l’immobile sia gravato da usufrutto l’obbligo spetta al nudo proprietario.

 

5. Il Frazionamento Catastale   

Il frazionamento catastale terreni è l’operazione necessaria alla divisione di un mappale (particella catastale) in più mappali.
La domanda di frazionamento deve essere presentata dal professionista abilitato e firmata dai titolari dei diritti reali; la richiesta e successiva presentazione deve essere fatta attraverso la procedura telematica “GRAT – Gestione Richieste Aggiornamento Terreni” all’interno del Portale della Pubblica Amministrazione.
Il frazionamento catastale è normato dall’articolo 18 della Legge 2/2015, dall’articolo 98 della legge 140/2017 e dal Regolamento n. 15/2015. 
Il “tipo di frazionamento”, documento tecnico principale della domanda, è l’unico atto che determina la geometria e la consistenza di ogni singolo mappale nato successivamente alla pubblicazione dell’impianto catastale.