Ottenere il permesso di soggiorno

1. I tipi di permesso

Gli stranieri, cioè le persone fisiche non cittadini sammarinesi, possono restare sul territorio della Repubblica non più di 30 giorni, a meno che non abbiano la residenza o il permesso di soggiorno.



Se vogliono restare più di 30 giorni a San Marino devono presentarsi alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per richiedere il rilascio del permesso.

A San Marino i permessi di soggiorno:

  • Turistici
  • Speciali
  • Per motivi di lavoro
  • Ordinari
  • Straordinari

Il rilascio, la proroga, l'interruzione, il rinnovo, la revoca e la conversione dei permessi turistici, speciali e per motivi di lavoro sono gestiti dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.
 

I provvedimenti relativi ai permessi ordinari e straordinari sono invece adottati dal Congresso di Stato, dopo il parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.



Le domande per richiedere queste tipologie di permessi vanno comunque presentate alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, seguendo le procedure indicate qui.

 

2. Quando non è possibile avere il permesso

 

Non è possibile ottenere il permesso di soggiorno se: 

  • il richiedente ha riportato in Repubblica o all'estero una condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno per un reato non colposo;

  • il richiedente ha, in Repubblica o all’estero, procedimenti penali pendenti per reati non colposi per i quali sia prevista l’applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno o pene equipollenti all’estero;

  • sussistono importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

  • il richiedente è stato espulso della Repubblica nei 10 anni precedenti all’attuale richiesta;

  • il richiedente ha ricevuto provvedimenti di allontanamento per essersi sottratto ai controlli delle forze dell'ordine o per proventi di attività delittuose;

  • il richiedente ha ricevuto provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nei 10 anni precedenti all’attuale richiesta;

  • ci sono condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.

 

3. Il permesso turistico

Il permesso di soggiorno turistico permette di restare a San Marino 90 giorni  per ogni semestre.



Le persone che si trovano a San Marino per turismo non possono lavorare e non hanno diritto alle prestazioni sanitarie gratuite né ad altre prestazioni di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato.

Dovranno quindi stipulare un’assicurazione per malattia, infortunio, maternità, spese di ricovero e di rimpatrio.

 

4. Il permesso speciale

 

Può essere di 5 tipi, in base al motivo della richiesta:

  • Istruzione

  • Sport

  • Cura, assistenza, riabilitazione, riposo

  • Culto

  • Volontariato internazionale


Il permesso speciale per motivi d’istruzione può essere ottenuto  frequentando un corso di studio legalmente riconosciuto, corsi universitari pluriennali, master e dottorati. Dura non più di un anno ed è rinnovabile alla scadenza. Salvo convenzioni, non dà diritto a prestazioni sanitarie gratuite né a prestazioni assistenziali. Per questo motivo è necessario stipulare un’assicurazione per malattia, infortunio, maternità.

Gli studenti dei paesi che hanno siglato accordi di reciprocità non hanno bisogno del permesso di soggiorno ma devono fare una semplice dichiarazione di dove alloggiano in territorio che sarà trasmessa  dall’Università all’Ufficio Stranieri.
 

Chi ottiene il permesso di soggiorno per istruzione non può svolgere attività lavorativa.



Il permesso speciale per motivi sportivi può essere ottenuto dagli atleti di interesse nazionale, dai tecnici o dagli allenatori stranieri che svolgono attività per società sammarinesi affiliate al CONS. Dura 11 mesi ed è rinnovabile. Gli atleti professionisti, invece, con un contratto di lavoro possono ottenere il permesso per un anno e rinnovarlo alla scadenza. Salvo convenzioni, non hanno diritto a prestazioni prestazioni sanitarie gratuite né a prestazioni assistenziali e dovranno stipulare un’assicurazione per malattia, infortunio, maternità.

Le persone che vogliono curarsi, interamente a loro spese, all’Ospedale di Stato e nelle strutture pubbliche e private della Repubblica, possono richiedere il permesso speciale per cura, assistenza, riabilitazione, riposo. Possono ottenerlo per tutto il periodo di degenza o di permanenza, per loro stessi o per l'eventuale accompagnatore familiare.
 

Chi ottiene il permesso di soggiorno per cura non può svolgere attività lavorativa.



Il permesso speciale per culto può essere ottenuto dai Ministri del Culto cattolico in base all’accordo con la Santa Sede. Per i permessi relativi agli altri tipi di culto, è necessario attendere l’approvazione dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e dopo il parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri. La presenza sul territorio della Repubblica dovrà essere registrata dall’Autorità competente di una comunità di quel determinato culto. In alternativa può essere richiesta la residenza.

 

5. Il permesso per motivi di lavoro

 

I permessi di soggiorno per motivi di lavoro vengono rilasciati in base alle tipologie e ai numeri previsti dal Decreto Delegato sui flussi migratori che viene adottato ogni anno.
 

I lavoratori transfrontalieri non potranno richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



Per richiedere questo permesso, i richiedenti dovranno essere già in possesso del permesso di lavoro, rilasciato dall’Ufficio del Lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Può essere di diversi tipi:

  • Stagionale

  • Temporaneo

  • Speciale per marittimi

  • Speciale per gli infermieri

  • Speciale per docenti

  • Speciale per i dipendenti e i familiari di start up

  • Per programmi vacanza/lavoro

  • Per motivi imprenditoriali
     

Il permesso stagionale e il permesso temporaneo valgono al massimo per 12 mesi continuativi e sono rinnovabili annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza, al massimo per tre rinnovi. I lavoratori dei settori turistico, alberghiero, commerciale e agricolo, per compiti e mansioni legati a esigenze stagionali, dovranno richiedere il permesso stagionale. Il permesso temporaneo, invece, è concesso a chi lavora in ambito assistenziale, familiare e in altri settori che possono essere indicati nel Decreto Flussi.



Una volta in possesso di questa tipologia di permesso, i lavoratori avranno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri del cittadino sammarinese e dello straniero residente, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, le prestazioni economiche temporanee e vitalizie, la corresponsione degli assegni familiari da parte dell’ ISS.

 

6. I permessi per lavoro speciali

 

Il permesso per marittimi

I membri dell’equipaggio di un’imbarcazione sammarinese, possono richiedere il permesso speciale per marittimi. Il permesso ha la stessa durata del contratto di lavoro, comunque non più di 12 mesi continuativi, ed è rinnovabile annualmente. Viene rilasciato su richiesta dell'interessato o dell’armatore dell’equipaggio, sempre in seguito alla concessione del nulla-osta da parte dell’Ufficio del Lavoro.
 

Questo permesso è valido solo per l’attività di navigazione e per la durata del contratto. Non può essere in alcun modo trasformato in altri tipi di permesso.

 

Il permesso per infermieri

Gli infermieri in servizio all’Ospedale di Stato potrai richiedere il permesso speciale per infermieri che ha una validità fino a 12 mesi continuativi ed è rinnovabile annualmente.
 

Il permesso per docenti

Gli insegnanti, con un contratto di lavoro all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanale ripetitiva nella Repubblica, possono richiedere il permesso speciale per docenti , con validità fino a 12 mesi continuativi all’anno, rinnovabile annualmente.
 

Il permesso per dipendenti di start up

I dipendenti di un’impresa start up con regolare contratto di lavoro possono ottenere il permesso di soggiorno che ha validità di 12 mesi, al massimo per 4 rinnovi. Potranno poi richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge e per il figlio con età non superiore a 25 anni.
 

Il permesso per programmi vacanza/lavoro

I partecipanti a programmi vacanza/lavoro, possono richiedere il permesso speciale grazie agli accordi conclusi tra San Marino e altri stati, nel rispetto delle quote di ingresso. Il nulla-osta lavorativo vale per 12 mesi, al massimo 6 mesi per ogni datore di lavoro, e il permesso, non rinnovabile, per un massimo di un anno. Durante il periodo di validità del nulla-osta si ha diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
 

Il permesso per motivi imprenditoriali

I soci con quote pari almeno al 25%, l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione di società di diritto sammarinese possono ottenere il permesso di soggiorno che ha validità di 12 mesi, al massimo per 4 rinnovi. Si potrà poi richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il convivente more uxorio e per il figlio con età non superiore a 25 anni.
 

Sono escluse le società che operano nel settore della ricettività e del turismo, nel settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica, nel settore del commercio. 

 

7. Il permesso ordinario

 

Il permesso di soggiorno ordinario può essere concesso allo straniero per esigenze di ricongiungimento familiare. La durata del permesso è legata a quella della residenza del primo soggetto della famiglia e comunque ha durata annuale, rinnovabile a scadenza. Il cittadino straniero residente può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:

  • Coniuge non separato legalmente.

  • Figlio di età non superiore a 25 anni, purché non coniugato o convivente more uxorio, e, in caso di minori, a condizione che l'altro genitore o l’autorità giudiziaria abbia prestato consenso.

  • Figlio maggiorenne a carico se non in grado di provvedere al suo sostentamento a causa di disabilità.
     

Salvo casi di forza maggiore, il ricongiungimento familiare va richiesto entro un anno dalla data di immigrazione nella Repubblica.



Anche il convivente more uxorio di un cittadino residente a San Marino può richiedere il permesso di soggiorno ordinario, in seguito alla nascita di un figlio riconosciuto da entrambi. Per ottenere il permesso, i due non dovranno essere coniugati o, comunque, dovranno aver ottenuto la separazione giudiziale. La richiesta di permesso dovrà essere sottoscritta anche dal convivente more uxorio residente in Repubblica.
 

Chiedendo il ricongiungimento familiare, è necessario dimostrare di avere alloggio e reddito adeguati al proprio sostentamento e a quello della persona per cui è richiesto il permesso. Il reddito minimo sarà indicato ogni anno in un decreto.



Chi non ha copertura sanitaria nel territorio sammarinese, in base anche ad accordi bilaterali, deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi di maternità, infortunio, malattia minorenne e, se minorenne, potrà iscriversi a corsi di studio o formazione professionale.

 

8. Il permesso straordinario

 

Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato a chi ha particolari esigenze umanitarie di protezione sociale o è vittima di tratta o violenza. In questo caso è possibile lavorare a San Marino col diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
 

Il permesso è temporaneo e può essere rinnovato ogni anno finché permane l’esigenza di protezione sociale.

 

9. Il permesso per convivenza, parentale o minori

 

Le persone residenti nella Repubblica possono richiedere anche il rilascio di altri 3 tipi di permesso:

  • Per convivenza: in favore del convivente more uxorio o per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto;

  • Parentale: in favore di uno dei  genitori (o di un genitore del coniuge) non più in età lavorativa, a patto che non sia autosufficiente e abbia tutti i figli residenti a San Marino.

  • Minori: se l’interessato e il coniuge ( o convivente more uxorio) sono entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro possono richiedere il permesso per minori in favore del figlio. La durata del permesso è legata al periodo di validità del permesso dei genitori. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all’iscrizione a corsi di studio e alla formazione professionale. 
     

Il rilascio del permesso per convivenza o per minori può essere richiesto anche da chi è titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi. Anche in questo caso la durata è legata a quella del permesso del richiedente. Il rilascio del permesso per minori può essere richiesto anche da chi è titolare di permesso di convivenza more uxorio.

 

Le persone che richiedono il permesso dovranno dimostrare di avere alloggio e reddito adeguati al sostentamento del nucleo familiare che intendono costituire. Senza copertura sanitaria nel territorio sammarinese, in base anche ad accordi bilaterali, è necessario stipulare una polizza assicurativa per i rischi di maternità, infortunio, malattia. Chi è minorenne potrà iscriversi a corsi di studio o formazione professionale.
 

Il permesso è concesso dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per un anno.

 

Nel caso venga meno il requisito della convivenza, decade anche il diritto al permesso. Con il permesso per convivenza, il partner potrà lavorare a San Marino con le stesse regole dei transfrontalieri e con priorità rispetto a essi, dopo aver ottenuto il nulla osta della Commissione di collocamento.

 

10. Informazioni e contatti

 

Indirizzo

Dipartimento Affari Esteri
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino
 

A chi rivolgersi

Email: dipartimentoaffariesteri@pa.sm
Telefono: (+378) 0549.883605
Fax: (+378) 0549.882422
Sito Web: www.esteri.sm

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Indirizzo

Corpo della Gendarmeria Ufficio Stranieri 
Via 28 luglio, 212 – 47893 Borgo Maggiore
 

A chi rivolgersi

Email: stranieri.gendarmeria@pa.sm
Telefono: (+378) 0549.882650
Fax: (+378) 0549.888897
Sito Web: www.gendarmeria.sm