Andare in pensione

Pensione di vecchiaia e invalidità

Si acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia a 66 anni di età con almeno 20 anni di contributi.

Si acquisisce il diritto alla pensione di anzianità con quota 103 intesa come la somma dell’età anagrafica e dei periodi di versamenti contributivi, con un’età anagrafica minima di 60 anni.

Per l'applicazione di quanto sopra, è previsto un periodo transitorio come di seguito riportato:
a) dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 100 e 6 mesi;
b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101;
c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101 e 6 mesi;
d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102;
e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102 e 6 mesi;
f) dal 1 gennaio 2028 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 103.

E' possibile inoltre accedere alla pensione di anzianità con disincentivi fermo restando il requisito del compimento di 60 anni di età anagrafica e il minimo contributivo di anni 35, raggiungendo la quota necessaria per accedere ai disincentivi secondo qaunto stabilito dall'art. 7 della LEGGE 29 novembre 2022 n.157.
 
Occorre poi eliminare il punto in cui si parla di Diritto al prepensionamento in quanto non più in vigore.

Pensione di invalidità

Si acquisisce il diritto alla pensione di invalidità con una inabilità permanente almeno pari al 65% e almeno sette anni di contributi, di cui almeno due negli ultimi tre anni prima della presentazione della richiesta. Una commissione medica dell'Istituto di Sicurezza Sociale valuta il grado di perdita della capacità lavorativa.

Pensione per i superstiti

I superstiti eleggibili alla pensione di reversibilità sono il coniuge vedovo o i figli con disabilità o minori di 18 anni (26 anni se studente).

E' considerato superstite il coniuge del lavoratore deceduto purché concorrano le seguenti condizioni:

  • non sussista separazione addebitata con sentenza esecutiva al coniuge superstite;
  • stato di non occupazione;
  • stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto alla pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni.
  • stato di vedovanza.

Sono considerati superstiti i figli legittimi, naturali o riconosciuti minori di 18 anni (26 anni di età in caso di frequenza di un corso di studio universitario o parauniversitario o professionale) o considerati inabili a qualunque proficuo lavoro, in stato di non occupazione e a carico del nucleo familiare alla data della morte del pensionato o assicurato.

Ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità il defunto deve avere almeno sette anni di contributi, compreso almeno un anno di assicurazione nei cinque anni precedenti la morte; o un totale di almeno 15 anni di contributi.

Diritto al pre-pensionamento

Ai sensi del DECRETO - LEGGE 11 luglio 2017 n.82 (entro il termine del 30 giugno 2018), il prepensionamento è riservato a coloro che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, a causa di licenziamento collettivo, che al tempo della sottoscrizione dell'accordo di mobilità hanno 56 anni e 9 mesi e almeno 35 anni di contributi oppure con 62 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi.

Iscrizione a Fondiss

Ai sensi della Legge 6 dicembre n.191 ricadono nell’obbligo del versamento contributivo a favore di FONDISS tutti i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata o autonomi, anche occasionali o saltuari che:

  • sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione degli assistenti a persone permanentemente inferme;
  • non avevano compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare).

La base imponibile su cui applicare l’aliquota prevista per legge è la medesima di quella del Sistema di Previdenza Principale.

L’obbligo concerne in uguale misura sia i prestatori di lavoro, sia i datori di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2012.

Per informazioni più dettagliate visitare www.fondiss.sm

Informazioni e contatti utili

Ufficio Pensioni tel. 0549 994427 e-mail: infopensioni@iss.sm

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