Adottare un bambino
1. Chi può adottare?
I cittadini sammarinesi, oppure stranieri, residenti a San Marino che intendono adottare uno o più minori devono presentare domanda al Commissario della Legge specificando la loro disponibilità, le motivazioni familiari e personali che inducono la richiesta di adozione, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ai sensi della Legge n. 49 del 1986 “Riforma del Diritto di famiglia”, l’adozione è consentita ai coniugi o a singola persona in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto i venticinque anni;
b) essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare;
c) aver superato l’età dell’adottato di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque.
È importante tenere in considerazione che ulteriori criteri possono essere stabiliti dalle Autorità dei paesi di origine dei minori.
2. Dove?
La Legge n. 68 del 28 aprile 2008 “Norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori” si applica per l’adozione di minori residenti in Stati parte della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.
San Marino è Stato parte della Convenzione dal 2004. Questo strumento obbliga gli Stati firmatari a stabilire delle disposizioni comuni al fine di garantire che le adozioni internazionali abbiano luogo nell’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo da prevenire qualsiasi tipo di sfruttamento.
Per i minori residenti abitualmente in altri paesi si applica la Legge n. 83 del 1999 “Legge in materia di adozioni di minori stranieri”, così come modificata dall’art. 3 della Legge n. 68/2008.
La Convenzione dell’Aja dispone che un minore possa essere trasferito per adozione dal proprio paese di origine a un altro solamente:
se le Autorità del paese di origine hanno stabilito:
- che è adottabile (dichiarazione dello stato di adottabilità, successiva alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore stesso);
- che dopo aver vagliato senza successo la possibilità di affidare il minore nel proprio paese di origine l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
- che i consensi eventualmente necessari per l’adozione non sono stati ottenuti con inganno o dietro pagamento di somme di denaro o di altri corrispettivi;
e se le Autorità del paese di destinazione:
- hanno verificato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione;
- si sono assicurate che essi sono stati adeguatamente preparati all’adozione;
- hanno accertato che il minore può essere autorizzato all’ingresso e al soggiorno permanente per adozione nel paese medesimo, previa verifica di tutti i documenti rilasciati dalle Autorità del paese di provenienza del minore.
Tutte le procedure di adozione internazionale, tanto nel paese di destinazione quanto in quello di origine, debbono essere svolte per il tramite delle Autorità Centrali dei rispettivi paesi.
I residenti a San Marino hanno finora adottato da diversi paesi, aderenti e non alla Convenzione dell’Aja. A giugno 2016 sono in corso pratiche adottive con le Filippine, l’India, la Bulgaria e la Repubblica Slovacca.
3. Come?
La presentazione della domanda di adozione all’Autorità Giudiziaria è propedeutica all’avvio del procedimento di accertamento dell’idoneità all’adozione, svolto dal Servizio Minori.
Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
- certificato di cittadinanza
- certificato di residenza
- certificato penale generale
- certificato dei carichi pendenti
- certificato relativo alla capacità civile
- documentazione atta a comprovare i redditi e il patrimonio della famiglia
-certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dall’Autorità Sanitaria della Repubblica di San Marino
-stato di famiglia
-certificato di matrimonio per le coppie.
La documentazione non deve avere data anteriore a tre mesi.
Accertato negli adottanti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 26 aprile 1986 n. 49 e acquisita la relazione del Servizio Minori che, dopo accurata indagine psico-sociale, valuta positivamente l’idoneità educativa degli aspiranti all’adozione, l’Autorità Giudiziaria emette un Decreto d’idoneità all’adozione.
In questa fase gli aspiranti all’adozione devono scegliere:
- se adottare un minore proveniente da un Paese membro della Convenzione dell’Aja o da un altro Paese
- se optano per un Paese Aja, devono anche scegliere per quale tramite svolgere la procedura adottiva: se con l’Ufficio Adozioni Internazionali o con uno degli enti autorizzati all’adozione internazionale.
4. Quali sono gli attori coinvolti?
- L’Autorità Centrale sammarinese
Ai sensi della Legge n. 68/2008, a San Marino l’Autorità Centrale per le adozioni internazionali è rappresentata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Il suo ruolo è quello di assolvere alle funzioni previste dalla Convenzione dell’Aja in materia di adozioni internazionali. Oltre ad essere il “controllore” dell’operato di tutti i soggetti coinvolti nell’iter adottivo, ha l’obbligo di collaborare e operare a stretto contatto con il Segretariato della Convenzione in materia di adozioni internazionali, nonché con tutte le Autorità Centrali dei Paesi parte alla Convenzione.
In particolare le Autorità Centrali prendono, sia direttamente, sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea per:
a. raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell’adozione;
b. agevolare, seguire e attivare la procedura in vista dell’adozione;
c. promuovere, nei rispettivi Stati, l’istituzione di servizi di consulenza per l’adozione e per la fase successiva all’adozione;
d. scambiare Rapporti generali di valutazione sulle proprie esperienze in materia di adozione internazionale.
Dal punto di vista della documentazione rilasciata dall’Autorità Centrale sammarinese, tre sono i documenti che devono necessariamente far parte di ogni iter adottivo:
- l’Autorità Centrale, dopo aver avuto il consenso all’abbinamento del o dei minori individuati con la coppia, rilascia l’autorizzazione al proseguimento della procedura;
- ricevuta tutta la documentazione successiva alla sentenza definitiva di adozione, la medesima Autorità Centrale rilascerà la Dichiarazione di conformità dell’adozione alla normativa vigente a San Marino;
- terminato l’iter nel paese di origine del minore con un documento che può essere una sentenza del Tribunale o una dichiarazione di adozione conclusa da parte dell’autorità competente, l’Autorità Centrale del paese di provenienza degli aspiranti genitori rilascia l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza del minore e invia una Nota verbale all’Ambasciata d’Italia richiedendo l’interessamento delle autorità consolari italiane che si trovano nel paese di origine del minore ai fini del rilascio del visto di transito (qualora sia necessario, in considerazione della cittadinanza del minore stesso).
- L’Ufficio Adozioni Internazionali
L’Ufficio Adozioni Internazionali della Repubblica di San Marino, istituito con Legge n. 68/2008 presso il Dipartimento Affari Esteri, svolge un ruolo di supporto operativo e di relazione con il pubblico.
Solo dopo aver ottenuto il decreto di idoneità all’adozione, gli aspiranti genitori, se scelgono di intraprendere un iter adottivo in un Paese Aja, devono recarsi presso l’Ufficio Adozioni Internazionali per compilare il modulo di domanda.
A tale modulo devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia autentica della dichiarazione di idoneità non decaduta
2) copia autentica della relazione sociale del Servizio Minori
3) traduzione delle predette nella lingua indicata dall’Autorità Centrale dello Stato in cui intendono portare avanti l’adozione, se tale Stato è già stato da loro individuato.
4) estratto di nascita con indicazione della paternità e maternità
5) certificato di matrimonio
6) certificato di cittadinanza
7) certificato di residenza
8) stato di famiglia
9) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
L’Ufficio cura la trasmissione dei documenti richiesti dall’Autorità Centrale per le adozioni internazionali del Paese scelto; informa e assiste gli aspiranti genitori per qualsiasi evenienza e sollecita, se del caso, le Autorità diplomatiche o consolari, nonché gli Uffici sammarinesi competenti.
- Il Tribunale Unico
Il Tribunale riceve le domande di adozione e, qualora i requisiti di legge siano soddisfatti, dà mandato al Servizio Minori di svolgere l’indagine psico-sociale. Se tale indagine dà esito positivo, il Tribunale emette un decreto d’idoneità all’adozione.
Il Tribunale inoltre predispone, nel caso di Paesi non parte alla Convenzione dell’Aja, i decreti di affidamento preadottivo dei minori, della durata di un anno, e nomina i loro tutori legali. Decorso con successo l’anno di affidamento preadottivo, l’Autorità Giudiziaria pronuncia il provvedimento di adozione.
Nel caso di adozione da un Paese membro della Convenzione, la sentenza di adozione piena è automaticamente efficace. Qualora il provvedimento del Paese straniero tratti di un affidamento a scopo di adozione e non di un’adozione piena, verrà disposto l’affidamento preadottivo di un anno come nel caso dei Paesi non membri della Convenzione.
- Il Servizio Minori
Cura l’indagine psico-sociale e verifica l’attitudine degli aspiranti verso l’adozione. Dopo l’arrivo del bambino ha il compito di vigilare sul suo inserimento familiare e sociale. Svolge opera di consiglio e sostegno ai fini della più corretta assistenza materiale e morale del minore.
- Il ruolo degli Enti autorizzati
Gli aspiranti dichiarati idonei per l’adozione internazionale e residenti a San Marino devono scegliere se intraprendere l’iter per il tramite dell’Autorità Centrale o di un Ente autorizzato.
A San Marino l’elenco degli Enti autorizzati è approvato periodicamente tramite Delibera del Congresso di Stato.
Gli obblighi e oneri che ricadono in capo a questi soggetti sono:
- informare e affiancare i futuri genitori nel loro percorso adottivo;
- trasmettere alle Autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all’adozione della coppia, insieme al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi socio-sanitari;
- comunicare alla coppia la proposta di abbinamento con uno o più bambini avanzata dall’Autorità straniera, così come inviata dall’Autorità straniera competente;
- comunicare all’Autorità straniera, dopo che la coppia ha dato il consenso scritto all’abbinamento, l’adesione della coppia alla proposta;
- curare lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare l’adozione nel rispetto delle normative vigenti;
- prima della partenza della coppia per il paese d’origine del bambino, inoltrare la “scheda del minore” con l’indicazione dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità dello stesso, nonché il consenso all’abbinamento all’Autorità Centrale sammarinese;
- trasmettere la sentenza di adozione all’Autorità Centrale sammarinese e richiedere a quest’ultima la conformità dell’adozione e successivamente l’autorizzazione all’ingresso del minore e il visto di transito per il passaggio in Italia;
- sulla base dei tempi previsti dalla normativa del paese di origine del minore, mantenersi in contatto con il Servizio Minori per la redazione e la successiva trasmissione delle Relazioni post-adozione relative all’andamento dell’inserimento del minore nel nuovo contesto sociale. Il numero, le modalità e la tempistica di tali Relazioni varia a seconda del paese di origine del minore adottato.
5. Contatti
Dott.ssa Marinella Chiaruzzi
email: dipartimentoaffariesteri@pa.sm
tel: 0549 88.21.44
fax: 0549 88.24.22