Materie prime e prodotti interessati
1. Quali sono le materie prime interessate
Le materie prime interessate dal regolamento EUDR sono elencate all'allegato I e sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
2. Quando un prodotto è considerato un prodotto interessato
I prodotti interessati sono derivati dalle materie prime interessate e sono elencati all'allegato I al regolamento EUDR. I prodotti interessati sono molti ed è importante verificare il codice doganale associato per approfondire la voce correlata. Per l'analisi dei codici doganali è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Italia per l'applicazione delle tariffe unionali TARIC.
Va specificato che se un prodotto non è incluso nelle lista sopracitata ed ha quindi un codice doganale diverso da quelli elencati, non è coperto dall'EUDR anche se fabbricato con materie prime e con prodotto interessati. A titolo di esempio, qualora un'azienda importi dalla Cina un libro stampato, pur essendo il libro fabbricato con carta e quindi con un prodotto derivato del legno coperto dall'EUDR, essendo il libro stampato non incluso nell'allegato I del regolamento EUDR, l'importazione può essere effettuata senza esercitare la dovuta diligenza. Qualora invece si importi dalla Cina la carta necessaria per stampare un libro, essendo la carta inclusa nell'allegato I del regolamento EUDR è necessario effettuare la dovuta diligenza.
Parimenti, qualora un prodotto interessato incluso nell'allegato I del regolamento EUDR sia fabbricato senza l'uso di materie prime interessate (es. prodotti a base di gomma che utilizzano esclusivamente gomme sintetiche), il prodotto ottenuto non è un prodotto interessato ai sensi dell'EUDR e non va esercitata la dovuta diligenza.
3. Requisito per il commercio di materie prime e prodotti interessati
Un prodotto interessato può essere immesso sul mercato (per la prima volta), messo a disposizione sul mercato o esportato esclusivamente se lo stesso è fabbricato a partire da materie prime e da prodotti interessati tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.
Per maggiori informazioni sulle responsabilità degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti è possibile riferirsi alla pagina dedicata alla dovuta diligenza.
4. Esportazione e successiva reimportazione di prodotti interessati fabbricati a partire da materie prime e prodotti interessati già sottoposti a dovuta diligenza
Quando un prodotto interessato le cui componenti sono state tutte oggetto di dichiarazione di dovuta diligenza viene esportato in un Paese terzo all'UE per successive lavorazioni e poi reimportato, anche con un codice doganale diverso (ovvero a seguito di trasformazione sostanziale), non è necessario esercitare la dovuta diligenza al momento dell'importazione in quanto tutte le componenti del prodotto interessato sono già state oggetto di dovuta diligenza. In questo particolare caso l'importatore è considerato un "operatore a valle" e mantiene esclusivamente gli obblighi di tracciabilità.
Tale eccezione non sussiste qualora, durante le lavorazioni attuate nel Paese terzo, vengono utilizzati altri materie prime o prodotti interessati che non sono stati precedentemente oggetto di dovuta diligenza.