La Dovuta Diligenza, i relativi obblighi e le categorie di operatori

1. Cos'è la Dovuta Diligenza

La Dovuta Diligenza (di seguito DD) è quell'insieme di procedure che l'operatore deve applicare prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli e comprende:

  • la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per dempiere agli obblighi previsti all'articolo 9 del Regolamento EUDR;
  • le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del Regolamento EUDR;
  • le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11 del Regolamento EUDR.

Per maggiori dettagli sulle procedure specifiche, si rimanda al Regolamento EUDR stesso e alle risorse messe a disposizione nella pagina dedicata.

2. Chi deve esercitare la Dovuta Diligenza e chi è esonerato

Il regolamento EUDR stabilisce che l'operatore è colui che esercita la DD. L'operatore è la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle. Pertanto, tutti coloro che non rientrano in questa definizione sono esonerati dall'obbligo di esercitare la DD ed è a loro richiesto esclusivamente di mantenere la tracciabilità dei prodotti interessati commerciati, trasformati e messi a disposizioni sul mercato.

3. Quali sono le categorie di operatori

Il regolamento EUDR definisce le seguenti categorie di operatori:

  • Operatore: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle. - Deve esercitare la DD e può immettere sul mercato o esportare i propri prodotti esclusivamente dopo aver presentato una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD) per ogni partita di prodotti interessati.
  • Micro o piccolo operatore primario: l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese. - Deve esercitare la DD e può immettere sul mercato o esportare i propri prodotti esclusivamente dopo aver presentato la Dichiarazione Semplificata (DS) una tantum.
  • Operatore a valle: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata. - Esonerato dall'esercitare la DD, deve solo mantenere una tracciabilità dei fornitori e dei prodotti interessati commerciati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento EUDRNel caso in cui il l'operatore a valle non sia una PMI (piccola o media impresa), è anche previsto l'obbligo di registrazione sul sistema informatizzato per l'EUDR
  • Commerciante: la persona nella catena di approvvigonamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato. - Esonerato dall'esercitare la DD, deve solo mantenere una tracciabilità dei fornitori e dei prodotti interessati commerciati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento EUDR. Nel caso in cui il commerciante non sia una PMI (piccola o media impresa), è anche previsto l'obbligo di registrazione sul sistema informatizzato per l'EUDR.

4. Classificazione delle imprese

Al fine di identificare gli obblighi previsti dalla norma è necessario classificare la proria azienda secondo quanto indicato alla Direttiva 2013/34/UE che stabilisce la divisione delle aziende in microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. In particolare, la categoria della propria azienda dipende dai parametri riassunti nella tabella sottostante. Perchè un'impresa possa essere inclusa nella sua specifica categoria, deve avere, alla conclusione del proprio bilancio, almeno 2 parametri al di sotto del limite massimo indicato, o, nel caso della grande impresa, almeno due parametri al di sopra della soglia.

Parametro Microimpresa Piccola impresa Media impresa Grande impresa
Totale dello stato patrimoniale € 450.000 € 5.000.000 € 25.000.000 oltre € 25.000.000
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni € 900.000 € 10.000.000 € 50.000.000 oltre € 50.000.000
Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 10 50 250 oltre 250

5. La Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD) e la Dichiarazione Semplificata (DS)

La DDD è ciò che comprova che è stata esercitata la Dovuta Diligenza sui prodotti interessati che l'operatore vuole immettere sul mercato o esportare. Si tratta di una dichiarazione in formato standard che viene presentata tramite il sistema informativo dell'EUDR. Qualora tutti i prodotti interessati siano ottenuti da Paesi classificati come a basso rischio, è possibile effettuare una dovuta diligenza semplificata raccogliendo esclusivamente le informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento EUDR senza effettuare le procedure di valutazione del rischio. La presentazione di una DDD è obbligatoria per poter immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato.

La DS è una forma semplificata di DDD che devono effettuare una tantum i micro o piccoli operatori primari. Si tratta di una dichiarazione in formato standard che viene presentata tramite il sistema informativo dell'EUDR. Tale dichiarazione va aggiornata in caso di modifiche consistenti alle attività aziendali. La presentazione di una DS è obbligatoria per poter immettere sul mercato o esportare i prodotti agricoli interessati.

Tutta la documentazione inerente alle DDD e alle DS va conservata per almeno 5 anni.

6. Il sistema di dovuta diligenza

Gli operatori ed i micro o piccoli operatori primari devono produrre e revisionare annualmente un sistema di dovuta diligenza. Si tratta di un insieme di procedure scritte definite dall'operatore stesso che aiutono a garantire la conformità dei prodotti interessati. Il sistema di dovuta diligenza va sottoposto a revisione annuale obbligatoria e vanno registrate evidenze dell'avvenuta revisione. Gli operatori che non rientrano nelle PMI (piccole o medie aziende) devono effettuare una relazione annuale sul proprio sistema di dovuta diligenza.

7. Gli obblighi di tracciabilità per gli operatori a valle e per i commercianti

Gli operatori a valle e i commercianti non devono effettuare la dovuta diligenza ma devono mantenere dei registri con informazioni relative ai fornitori e agli acquirenti dei prodotti interessati e relativi alle movimentazioni effettuate di tali prodotti interessati. I dettagli sulle registrazioni da effettuare sono riportate nell'articolo 5 del regolamento EUDR e vanno conservate per almeno 5 anni.