Regolamento EUDR

Il regolamento EUDR per l'immissione sul mercato, il commercio e l'esportazione di prodotti interessati associati alla deforestazione e al degrado forestale.

 

L'Unione Europea ha adottato con il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) s.m.i. una normativa specifica inerente al commercio di talune materie prima e prodotti interessati che sono associati a eventi di deforestazione e degrado forestale. La normativa prevede una serie di obblighi di dovuta diligenza in capo alle aziende produttrici, agli importatori, agli esportatori e ai commercianti di tali prodotti per garantire che il prodotto e le materie prime di cui un prodotto interessato è costituito siano state ottenute a deforestazione zero, nel rispetto delle norme del paese di origine e nel rispetto delle popolazioni indigene.

La Repubblica di San Marino ha recepito il regolamento EUDR nel proprio ordinamento con la Legge 25 luglio 2025 n. 101 s.m.i. permettendo alle aziende sammarinesi di inserirsi nel nuovo meccanismo di dovuta diligenza europeo con l'obiettivo di adattarsi alle più moderne normative in materia di tutela ambientale e di favorire gli scambi commerciali tra gli operatori sammarinesi e gli Stati membri dell'Unione Europea.

Di seguito è possibile consultare alcune pagine tematiche informative:

Data di entrata in vigore degli obblighi del regolamento

La data di entrata in vigore degli obblighi previsti dal regolamento è stata rinviata a livello europeo tramite il regolamento (UE) 2025/2650 e a livello sammarinese tramite il Decreto Delegato 24 dicembre 2025 n. 159.

Le disposizioni di cui al regolamento EUDR si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026.

Per gli operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese le disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027.

Talune eccezioni sono previste per alcuni prodotti a base di legno e per le quali si consiglia di consultare l'articolo 37 del regolamento EUDR.