Misure transitorie per gli organismi di controllo che già operano nella Repubblica di San Marino

Art. 19, comma 1, del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155 (Misure transitorie): “Gli organismi di controllo già operanti sul territorio della Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del decreto delegato continuano ad operare per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere da tale data. Entro e non oltre tre mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi di controllo intenzionati a proseguire la loro operatività presentano istanza di abilitazione ai sensi dell’art. 7 comma 1.”

Rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto Delegato n. 155/2020 sopra riportate:

- gli organismi di controllo che alla data del 22 settembre 2020 risultano già riconosciuti dalla Commissione Europea quali organismi di controllo competenti per rilasciare le certificazioni relative ai prodotti biologici nel Paese terzo San Marino ai sensi del Regolamento (CE) n. 1235/2008;

- gli organismi di controllo che alla data del 22 settembre 2020 risultano già operativi per l’esercizio dell’attività di controllo e certificazione del metodo di produzione biologico nelle Aziende Agricole Biologiche e nelle aziende agricole che gestiscono Unità Produttive Biologiche, anche durante il periodo di conversione, ai sensi dell’art. 15-bis della Legge 13 marzo 1991 n. 39, così come modificata dalla Legge 7 agosto 2017 n. 94, art. 25 (Modifiche alla Legge 13 marzo 1991 n. 39).

Gli organismi di controllo rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto Delegato n. 155/2020, operano nel rispetto dei Regolamenti in vigore nell’Unione Europea e, in via transitoria, ove non diversamente specificato e se pertinente, si attengono alle disposizioni transitorie contenute nelle circolari esplicative e applicative dell’Autorità Competente di seguito indicate:

Circolare esplicativa ed applicativa (prot.n.114560) del 18 novembre 2020;