Associazioni di volontariato di protezione civile
E’ considerata associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n.21/2006, basate su percorsi di formazione ed addestramento in materia di protezione civile.
Possono far parte del volontariato di protezione civile:
a) le associazioni di volontariato regolarmente iscritte alla Consulta delle Associazioni no profit di cui alla Legge 16 giugno 2016 n.75;
b) altre associazioni di volontariato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera o) della Legge n.21/2006.