Organi Giudiziari

Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano.
L’Ordinamento giudiziario è definito dalla LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145, che ha abrogato la Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e le successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi giudiziari della Repubblica di San Marino sono:

  • il Tribunale

  • il Consiglio Giudiziario

  • la Commissione Conisiliare per gli Affari di Giustizia

  • la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

 

Il Tribunale

Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente.

I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell’esercizio delle funzioni e competenze.

I Giudici d’Appello possono sostituirsi reciprocamente l’uno con l’altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.
Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell’assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice.

I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.

Tribunale della Rep. di San Marino
Via 28 luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
Magistrato Dirigente: prof. Giovanni Guzzetta

Orari di apertura:

► Lunedì: 10.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

► Martedì: 10.00 - 12.30

► Mercoledì: 10.00 - 12.30 

 Giovedì: 8.30 - 17.30

► Venerdì: 10.00 - 12.30

Il Consiglio Giudiziario

Il Consiglio Giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell’ordine giudiziario.

 

Si riunisce in seduta ordinaria e in seduta plenaria. Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria è composto dai Commissari della Legge, dai Giudici d’Appello e dai Giudici per la terza istanza.

È presieduto dai Capitani Reggenti, ovvero, per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute senza diritto di voto. La seduta ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno ogni sei mesi.

Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la Terza Istanza, da tre Giudici d’Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato Dirigente.

È presieduto dai Capitani Reggenti o, in loro assenza, dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. In occasione della discussione sulla Relazione annuale del Magistrato Dirigente, partecipa senza diritto di voto il Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai. La seduta plenaria si riunisce almeno una volta l’anno.

Entrambe le sedute sono convocate dai Capitani Reggenti di loro iniziativa o su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità della costituzione del Consiglio giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I lavori delle sedute del Consiglio Giudiziario dovranno risultare da apposito verbale, redatto dal segretario che sarà designato all'inizio della seduta.

 

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi.

E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione può riunirsi prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente; quale organo di coordinamento, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge. La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

 

La Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

La Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari è stata istituita nell’ambito della giurisdizione ordinaria nel 2012.

La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, nello specifico:

  • trust

  • affidamento fiduciario

  • fedecommesso

  • istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili


Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è l’organo cui spetta il compito di dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte per il Trust.

La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea.

sito ufficiale:www.cortetrust.sm

Sono eleggibili dal Consiglio coloro i quali sono o sono stati professori universitari ordinari in materie giuridiche, i magistrati, gli ex magistrati e i laureati in giurisprudenza con esperienza professionale almeno ventennale nell’ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo.