Andare in pensione

<p>Pensione di vecchiaia e invalidit&agrave;</p>
<p>Si acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia a 66 anni di et&agrave; con almeno 20 anni di contributi.</p>

<p>Si acquisisce il diritto alla pensione di anzianit&agrave; con quota 103 intesa come la somma dell&rsquo;et&agrave; anagrafica e dei periodi di versamenti contributivi, con un&rsquo;et&agrave; anagrafica minima di 60 anni.</p>

<p>Per l&#39;applicazione di quanto sopra, &egrave; previsto un periodo transitorio come di seguito riportato:<br />
a) dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 100 e 6 mesi;<br />
b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 101;<br />
c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 101 e 6 mesi;<br />
d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 102;<br />
e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 102 e 6 mesi;<br />
f) dal 1 gennaio 2028 la somma di et&agrave; anagrafica ed anzianit&agrave; contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianit&agrave; &egrave; pari a 103.</p>

<p>E&#39; possibile inoltre accedere alla pensione di anzianit&agrave; con disincentivi fermo restando il requisito del compimento di 60 anni di et&agrave; anagrafica e il minimo contributivo di anni 35, raggiungendo la quota necessaria per accedere ai disincentivi secondo qaunto stabilito dall&#39;art. 7 della LEGGE 29 novembre 2022 n.157.<br />
&nbsp;<br />
Occorre poi eliminare il punto in cui si parla di Diritto al prepensionamento in quanto non pi&ugrave; in vigore.</p>
<p>Pensione di invalidit&agrave;</p>
<p>Si acquisisce il diritto alla pensione di invalidit&agrave; con una inabilit&agrave; permanente almeno pari al 65% e almeno sette anni di contributi, di cui almeno due negli ultimi tre anni prima della presentazione della richiesta. Una commissione medica dell&#39;Istituto di Sicurezza Sociale valuta il grado di perdita della capacit&agrave; lavorativa.</p>
<p>Pensione per i superstiti</p>
<p>I superstiti eleggibili alla pensione di reversibilit&agrave; sono il coniuge vedovo o i figli con disabilit&agrave; o minori di 18 anni (26 anni se studente).</p>

<p>E&#39; considerato superstite il coniuge del lavoratore deceduto purch&eacute; concorrano le seguenti condizioni:</p>

<ul>
<li>non sussista separazione addebitata con sentenza esecutiva al coniuge superstite;</li>
<li>stato di non occupazione;</li>
<li>stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto alla pensione, tra persone con una differenza di et&agrave; non superiore a venti anni.</li>
<li>stato di vedovanza.</li>
</ul>

<p>Sono considerati superstiti i figli legittimi, naturali o riconosciuti minori di 18 anni (26 anni di et&agrave; in caso di frequenza di un corso di studio universitario o parauniversitario o professionale) o considerati inabili a qualunque proficuo lavoro, in stato di non occupazione e a carico del nucleo familiare alla data della morte del pensionato o assicurato.</p>

<p>Ai fini dell&#39;erogazione della pensione di reversibilit&agrave; il defunto deve avere almeno sette anni di contributi, compreso almeno un anno di assicurazione nei cinque anni precedenti la morte; o un totale di almeno 15 anni di contributi.</p>
<p>Diritto al pre-pensionamento</p>
<p>Ai sensi del DECRETO - LEGGE 11 luglio 2017 n.82 (entro il termine del 30 giugno 2018), il prepensionamento &egrave; riservato a coloro che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, a causa di licenziamento collettivo, che al tempo della sottoscrizione dell&#39;accordo di mobilit&agrave; hanno 56 anni e 9 mesi e almeno 35 anni di contributi oppure con 62 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi.</p>
<p>Iscrizione a Fondiss</p>
<p>Ai sensi della Legge 6 dicembre n.191 ricadono nell&rsquo;obbligo del versamento contributivo a favore di FONDISS tutti i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata o autonomi, anche occasionali o saltuari che:</p>

<ul>
<li>sono tenuti all&rsquo;obbligo di iscrizione al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione degli assistenti a persone permanentemente inferme;</li>
<li>non avevano compiuto i 50 anni di et&agrave; al 22 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare).</li>
</ul>

<p>La base imponibile su cui applicare l&rsquo;aliquota prevista per legge &egrave; la medesima di quella del Sistema di Previdenza Principale.</p>

<p>L&rsquo;obbligo concerne in uguale misura sia i prestatori di lavoro, sia i datori di lavoro, con decorrenza 1&deg; luglio 2012.</p>

<p>Per informazioni pi&ugrave; dettagliate visitare <a href="http://www.fondiss.sm">www.fondiss.sm</a></p>
<p>Informazioni e contatti utili</p>
<p>Ufficio Pensioni tel. 0549 994427 e-mail: <a href="mailto:infopensioni@iss.sm">infopensioni@iss.sm</a></p>
<p>Servizio online ARPA - Archivio Posizione Assicurative - Cedolino Pensione</p>
<p><a href="/pub2/GovSM/Servizi-online-Pubblica-Amministrazione/Area-Istituto-per-la-Sicurezza-Sociale/ARPA---Archivio-Posizioni-Assicurative---Cedolino-Pensione.html">Servizio online ARPA - Archivio Posizione Assicurative - Cedolino Pensione</a></p>