Disposizioni speciali in materia di Polizia Mortuaria

Il Decreto Delegato 12 agosto 2026 n.118"Disposizioni speciali in materia di Polizia Mortuaria" introduce disposizioni specifiche per disciplinare in modo graduale e ordinato la scadenza delle concessioni cimiteriali e le conseguenti operazioni di estumulazione.

Il provvedimento riguarda le concessioni di loculi e loculi ossari stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010.

L'obiettivo è garantire un percorso chiaro e progressivo, assicurando ai concessionari, agli aventi titolo e ai familiari un adeguato periodo di tempo per conoscere la situazione della concessione e, ove previsto, scegliere la destinazione dei resti mortali o delle ceneri.

Informativa

Le scadenze delle concessioni

Il Decreto stabilisce un calendario progressivo delle scadenze, determinato in base alla data di stipula della concessione.

Periodo di stipula concessione

Scadenza

Fino al 31 dicembre 1957
31 dicembre 2026
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960
31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1969
31 dicembre 2033
Dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979
31 dicembre 2035
Dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1989
31 dicembre 2039
Dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1999
31 dicembre 2042
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005
31 dicembre 2045
Dal 1° gennaio 2006 al 26 febbraio 2010
31 dicembre 2050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il medesimo calendario si applica alle concessioni di loculi e di loculi ossari.

Come saranno informati i cittadini

Nell'anno di scadenza delle concessioni, l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali predisporrà l'elenco delle concessioni in scadenza.

L'elenco sarà:

  • depositato presso tutte le Case del Castello;
  • trasmesso al Dipartimento Affari Esteri per l'inoltro alle Ambasciate, ai Consolati e alle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero;
  • pubblicato sul sito internet della Pubblica Amministrazione, in un'apposita sezione;
  • affisso presso tutti i cimiteri della Repubblica;
  • affisso presso l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

Sui loculi interessati dalla scadenza sarà inoltre affisso uno specifico avviso fino alla data di scadenza.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, l'UO Stato Civile provvederà inoltre a informare i concessionari, gli aventi titolo o, ove individuabili, i familiari del defunto mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, ove possibile, mediante contatto telefonico.

Le concessioni in scadenza nel 2026

Per consentire l'avvio delle operazioni di estumulazione nei primi mesi del 2027, per l'anno 2026 l'elenco delle concessioni in scadenza sarà pubblicato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Delegato.

Cosa possono fare i familiari

La scadenza della concessione non comporta automaticamente la perdita dei resti mortali o delle ceneri. Il concessionario, l'avente titolo alla concessione oppure anche uno solo dei familiari del defunto, una volta ricevuta la comunicazione dall'Amministrazione, può chiedere una diversa destinazione dei resti mortali o delle ceneri, secondo le possibilità previste dal Decreto.

Resti mortali provenienti da un loculo

È possibile:

  1. Stipulare una concessione di loculo ossario o di nicchia cineraria.
  2. Richiedere la collocazione dei resti in un altro loculo già oggetto di una valida concessione, che manterrà la propria originaria scadenza.
  3. Stipulare una nuova concessione relativa al medesimo loculo, qualora questo risulti occupato da una o più salme decedute da meno di quarant'anni.

In quest'ultimo caso, la durata della nuova concessione non può eccedere il termine di quarant'anni decorrenti dalla data del decesso della salma tumulata. In presenza di più salme, viene considerata la data del decesso più recente.

Il corrispettivo della nuova concessione è determinato in proporzione agli anni residui. Qualora tutte le salme presenti nel loculo siano decedute da oltre quarant'anni, alla scadenza può essere stipulata esclusivamente una nuova concessione di loculo ossario o nicchia cineraria.

Resti conservati in un loculo ossario o ceneri in urna cineraria

Il concessionario, l'avente titolo o anche uno solo dei familiari, una volta ricevuta la comunicazione dall'Amministrazione, può:

  1. Stipulare una nuova concessione relativa al medesimo loculo ossario o urna cineraria per un ulteriore periodo di quarant'anni, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto.
  2. Richiedere la collocazione dei resti o delle ceneri in altro loculo, loculo ossario o urna cineraria già oggetto di specifica concessione, che manterrà la propria naturale scadenza.

Cosa succede se non viene espressa una scelta

Qualora il concessionario, l'avente titolo o i familiari del defunto non abbiano espresso alcuna volontà sulla destinazione dei resti mortali o delle ceneri prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, si applicano le disposizioni previste dal Decreto. In particolare, i resti mortali e le ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono rispettivamente deposti o riversati nell'ossario comune, salvo che sia stata richiesta una delle diverse destinazioni previste dalla normativa. L'ossario comune costituisce pertanto la destinazione prevista per i casi in cui non venga indicata una diversa soluzione.

Spese a carico dello Stato per le scadenze del 2026

Per le concessioni di loculi e loculi ossari con scadenza 31 dicembre 2026, le spese relative alle operazioni di estumulazione, comprese quelle di apertura e chiusura del loculo o della nicchia, allo smaltimento dei rifiuti e, ove necessario, alla cremazione delle salme non mineralizzate, sono a carico dello Stato.

Restano a carico dell'avente titolo gli eventuali costi relativi alla stipula di nuove concessioni di loculi, loculi ossari o nicchie cinerarie e possibile nuova lapide, se scelta, o un diverso utilizzo di quella esistente.

Rinuncia volontaria alla concessione

Il Decreto prevede la possibilità per il concessionario o per l'avente titolo di rinunciare volontariamente alla concessione di sepoltura mediante richiesta scritta all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

In caso di rinuncia:

  • le operazioni cimiteriali necessarie alla completa liberazione del manufatto sono effettuate a cura e a carico dello Stato;
  • il richiedente deve indicare la destinazione finale dei resti mortali o delle ceneri;
  • restano a carico del richiedente gli eventuali costi per nuove concessioni relative a ossa o ceneri e le relative lapidi;
  • al rinunciante è riconosciuto un indennizzo pari all'80% della tariffa vigente per ogni anno di concessione residua.

Le disposizioni di favore per la rinuncia si applicano entro i limiti degli interventi programmati dall'Amministrazione e secondo l'ordine di priorità stabilito dal Decreto.

Oggetti di valore rinvenuti durante le operazioni

Gli oggetti di valore, i monili e gli altri beni rinvenuti durante le operazioni di esumazione o estumulazione appartengono agli eredi del defunto, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione, e non al titolare della concessione cimiteriale, salvo che quest'ultimo sia anche erede.

I beni rinvenuti saranno descritti in un apposito verbale redatto dal Corpo di Polizia Civile, che ne curerà la presa in carico e la custodia secondo le procedure previste dalla normativa.

Garanzie nello svolgimento delle operazioni

Durante le operazioni previste dal Decreto Delegato è prevista la presenza di almeno un agente del Corpo della Polizia Civile. Per le salme che risultino ancora non mineralizzate al momento dell'estumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile o il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può disporre la cremazione, previo nulla osta della competente articolazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Ordine di svolgimento delle operazioni

Le operazioni di estumulazione saranno organizzate secondo un ordine di priorità per ciascun cimitero. Saranno considerate prioritariamente:

  1. le sepolture per le quali non sia stata richiesta una diversa destinazione dei resti o delle ceneri, oppure i cui aventi titolo non siano stati individuati;
  2. i loculi oggetto di rinuncia alla concessione, secondo l'ordine di presentazione della relativa disponibilità;
  3. i loculi per i quali gli aventi diritto abbiano manifestato la volontà di avvalersi delle possibilità previste dalla normativa, a partire dalle concessioni più risalenti.

Le disposizioni operative specifiche del Decreto non si applicano alle tumulazioni esistenti nei sotterranei e nelle cripte dei cimiteri della Repubblica, ferma restando la scadenza delle relative concessioni.

Un percorso graduale, nel rispetto delle famiglie

Il Decreto Delegato n.118/2026 definisce un percorso graduale e programmato per la gestione delle concessioni cimiteriali più risalenti.

L'obiettivo è garantire ai cittadini e alle famiglie informazioni chiare, tempi certi e la possibilità di assumere le proprie decisioni in merito alla destinazione dei resti mortali e delle ceneri.

Le operazioni saranno svolte nel rispetto della dignità dei defunti, con modalità organizzate e con la presenza della Polizia Civile.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Decreto Delegato n.118/2026 continuano ad applicarsi le disposizioni generali in materia di Polizia Mortuaria.

Informazioni

Per verificare la situazione di una specifica concessione, conoscere la relativa scadenza e ricevere informazioni sulle possibilità previste dalla normativa, i cittadini potranno rivolgersi all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.