Autorità Garante per l'Informazione

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFORMAZIONE 

C/O Ufficio Attività Economiche
Centro Uffici Tavolucci - Palazzina A3, 2°piano 
Via 28 Luglio, 196 47893 San Marino

e-mail: garante.informazione@pa.sm


COMUNICATI STAMPA

TRASPARENZA DEI FINANZIAMENTI AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 40/2023

Agli Organi di Informazione
della Repubblica di San Marino
LORO SEDI

Gentili signori, 

L'articolo 28 della legge 8 marzo 2023 n. 40 prescrive l'obbligo per tutti gli organi di informazione, comprese le agenzie di informazione e qualsivoglia altro organo di informazione, anche on-line e non registrato che svolga come attività professionale o imprenditoriale prevalente un’attività rientrante nelle definizioni di cui all’articolo 13 della stessa legge, indipendentemente dalla propria natura giuridica, entro il mese di luglio di ogni anno, a trasmettere all’Autorità Garante per l'Informazione:
a) i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche, hanno partecipazioni nell’impresa editoriale all’atto della trasmissione e ne hanno avute nell’anno solare precedente. Qualora una persona giuridica possegga o abbia posseduto partecipazioni, deve esserne
palesato, all’atto della trasmissione in oggetto, il beneficiario effettivo;
b) i dati relativi al nominativo di chiunque, persona fisica e giuridica, abbia contribuito a finanziare la testata giornalistica, indicando l’importo complessivamente erogato da ciascun soggetto e la forma e scopo delle erogazioni, siano esse state fatte a titolo di contributo, o di pagamento di
pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo;
c) il bilancio dell’Editore della testata giornalistica.

Tali dati dovranno essere pubblicati sul proprio sito web dall'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

La legge prescrive che i soggetti obbligati che omettano di compiere quanto prescritto o vi provvedano in modo non chiaro, o incompleto o senza adeguato spazio e richiamo, non sono ammessi al contributo pubblico. Gli stessi, una volta pubblicati i dati sul sito dell'Autorità, sono tenuti a pubblicizzare sulla loro testata, per almeno cinque numeri per i quotidiani e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguati spazi e richiami al sito, l’avvenuta pubblicazione.

I soggetti che omettano di adempiere a quanto dianzi prescritto comma incorrono in una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), della cui irrogazione sono tenuti a dare pubblicità sulla propria testata, per almeno cinque giorni i quotidiani o testate on-line e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguato spazio e richiamo. Tali soggetti, inoltre, non sono ammessi al contributo pubblico.

Dalle prescrizioni sono escluse le pubblicazioni periodiche:
a) di partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con cadenza non quotidiana;
b) stampate a cura dello Stato o di organi pubblici;
c) che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale;
d) aventi i caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa non costituente per alcuno
esercizio di attività continuativa e/o retribuita.

Al tal fine, Le SS.LL sono invitate a trasmettere entro e non oltre il giorno 15 agosto tali dati alla scrivente Autorità, indirizzandola all'indirizzo email garante.informazione@pa.sm.
Con viva cordialità,

San Marino 8 luglio 2024

 


COMUNICAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFORMAZIONE

L’Autorità Garante per l’Informazione ha ricevuto due esposti in merito alla pubblicazione di vignette satiriche da parte di un sito internet e di un periodico.

A tal proposito, questa Autorità Garante per l’Informazione si trova costretta a limitarsi ad una considerazione che esula dall’applicazione delle funzioni ad essa attribuite dall’ articolo 12 della legge  n. 40/2023. Funzioni che, giova ricordare, essa esercita anche in mancanza di un decreto delegato – mai emanato benchè previsto da detta legge - in cui siano contenute sanzioni da irrogare a fronte di determinate violazioni.

Le vignette in questione, infatti, si configurano come espressioni satiriche e di conseguenza rientrano nel novero delle opinioni e non in quello dell’informazione.

In particolare: 

  • nel caso del sito internet, la parola “Satira” viene riportata chiaramente nel titolo del link.
  • Nel caso del periodico, la stessa testata si presenta come “satirica”.

Va valutato il caso in cui la satira sconfini indiscutibilmente nel cosiddetto “Body Shaming”, vale a dire in quell’atteggiamento di derisione che si esplica per mezzo di comportamenti offensivi e denigratori, nei confronti di una persona e del suo aspetto fisico.

Il “Body Shaming”, in tutta sostanza, si configura come una forma di bullismo e, nello specifico, di cyberbullismo, in considerazione della sua diffusione on line.

E’ normato dal Decreto Delegato n. 77/2024.  Il cyberbullismo, all’Articolo 2, viene definito: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto ovvero alterazione d'identità, di dati, d’immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione; al punto 2 dello stesso articolo precisa che si tratta di cyberbullismo: “qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga online o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo la vittima, provocando sentimenti di ansia, di timore, di emarginazione anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”.

Al successivo Articolo 5, sempre del Decreto Delegato n.77/2024 (Tutela della dignità del soggetto legittimato), si sancisce che “Qualora un soggetto legittimato, ritenga essersi verificata una delle condotte di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), integrante astrattamente una fattispecie di reato, può sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge, in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell’Ordine che, in tal caso, devono darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento”.

Dal punto di vista giuridico, dunque, è il Tribunale il soggetto atto a pronunciarsi in merito, previo deposito di specifica e dettagliata querela di parte.

Considerato che, come stabilisce la Legge n.40/2023, “per tutti i blog e i social network, la responsabilità civile per i danni a persone fisiche o giuridiche o a istituzioni pubbliche è dell’autore dello scritto”, ne deriva che solo dietro presentazione di querela ci siano le condizioni per agire.

A tal proposito, va rilevato che non essendo l’Autorità Garante per l’Informazione un organo giurisdizionale dello Stato, essa non ha a disposizione specifiche sanzioni da adottare, anche in considerazione del fatto che il decreto delegato previsto sul tema dalla legge legge n. 40/2023 non è mai stato emanato.

Si precisa, inoltre, che la necessità della tempestiva emanazione di un provvedimento, già previsto dalla legge, volto a colmare le esistenti lacune normative verrà rappresentata da questa Autorità Garante con urgenza, unitamente alla richiesta di una serie di utili correzioni alla normativa in vigore, al nuovo Segretario di Stato con delega alla Informazione. Ciò al fine di completare e rendere più funzionale la normativa sammarinese alle esigenze operative di questo Organo.

Tuttavia, la satira che travalica i confini del legittimo diritto di critica, sfociando nel già citato “Body Shaming”, non può che portare a chiedersi fino a che punto si possa spingere la libertà d’espressione.

Il diritto di critica e la satira devono avere lo scopo di informare e fare riflettere l’opinione pubblica in merito a questioni di attualità, e non possono essere accettati se hanno l’obiettivo di insultare e denigrare qualcuno a qualsivoglia gratuito.

Certa di questo presupposto, e priva di strumenti idonei ad adottare eventuali sanzioni disciplinari, l’Autorità Garante per l’Informazione rivolge un richiamo agli autori delle vignette oggetto dei ricorsi al rispetto non solo delle norme deontologiche scritte e di quelle che attengono al comportamento civile, ma anche ad ispirarsi alle regole di convivenza e di rispetto delle persone, alla tutela della dignità umana, nel rispetto dei diritti della personalità e delle altre libertà individuali, e specialmente dell’onore e della reputazione, della riservatezza, dell’immagine e dell’identità personale come previsto specificatamente nell’Articolo 3 comma 2 della Legge 30/2023 relativo all’esercizio della libertà di pensiero, di espressione e garanzie di altri diritti.

San Marino, 14 giugno 2024/1723 d.f.R


L’Autorità Garante per l'Informazione ha ricevuto due segnalazioni da parte del partito politico Repubblica Futura in relazione a materiale pubblicato da parte di un sito on line.
Iniziandone l'esame, il Consiglio ha richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere ai fini di completare l'istruttoria.

San Marino, 20 maggio 2024


COMUNICAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFORMAZIONE  

Con la campagna campagna elettorale per le Elezioni Politiche Generali convocate per il prossimo 9 giugno, l’Autorità Garante per l’Informazione della Repubblica di San Marino rinnova a tutti gli operatori dell’Informazione l’appello all’osservanza pedissequa delle norme deontologiche che tracciano con rigore la rotta della professione giornalistica. 

L’Autorità richiama, in particolare, al rispetto delle indicazioni contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell’informazione (Decreto delegato 31 luglio 2017 n.90) che, all’articolo 12, sancisce: 
1.⁠ ⁠I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
2.⁠ ⁠I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
3.⁠ ⁠L’Operatore dell’Informazione deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria, non accettare remunerazioni o sponsorizzazioni che, sotto alcuna forma, possano condizionare la scelta e il contenuto degli articoli e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Il primo dovere degli operatori dell’informazione, tanto quella tradizionale quanto quella online, infatti, è di rendere sempre riconoscibile il tipo di messaggio, separando chiaramente notizia e pubblicità, rendendo il lettore o spettatore sempre in grado di distinguerle. 

Si tratta di uno dei capisaldi della professione giornalistica e, in generale, dell’informazione: assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni.

All’articolo successivo, in merito ai principi della incompatibilità, il Codice Deontologico afferma inoltre: L’Operatore dell’Informazione non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né si presta ad iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.


IL CONSIGLIO APPROVA LA RELAZIONE ANNUALE PER IL 2023

Nella sua prima seduta del 2024, il Consiglio dell’Autorità Garante per l’Informazione ha approvato all'unanimità, in conformità con l'art. 6 della Legge n. 211 del 5 dicembre 2014, la Relazione annuale per il 2023

Il testo approvato è stato trasmesso al Segretario di Stato con delega all’Informazione, e viene pubblicato sul sito dell’Autorità.

San Marino, 5 gennaio 2024/1723 d.F.R