Comunicazione di prestazione di Servizio - operatori esteri

La presente mail conferma l’avvenuta comunicazione di prestazioni di servizio che si vengono a svolgere in Repubblica (non sono concesse attività impiantistiche ed edili e comunque è possibile solo per attività di cui si detiene analoga autorizzazione) fino a 180gg come normato da art.8 DD50/2024.

L’indicazione di informazioni non corrette corrisponde alla mancata comunicazione ed è punibile ai sensi dell’art.25 comma 2 lettera g del DD50/2024.

Copia della mail ricevuta a conferma dell’avvenuta compilazione deve essere esibita negli eventuali controlli nel periodo di permanenza in territorio.

Si suggerisce di leggere le informazioni complete reperibili all’art.8 DD50/2024 per le restrizioni previste dalla norma https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17145006.html

 

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