Autorità di vigilanza dei consumatori
L'Autorità di Vigilanza dei Consumatori è istituita ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Delegato 20 dicembre 2024 n.206 e svolge le funzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160. Nella presente sezione è possibile consultare la relativa normativa in vigore e i Regolamenti emessi dall'Autorità.
CONTATTI:
Autorità di Vigilanza dei consumatori
presso Ufficio Attività Economiche
Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Telefono: (0549) 88 2950
E-Mail: autorità.vigilanzaconsumatori@pa.sm
Per segnalazioni all'Autorità di Vigilanza dei consumatori compilare la form
(art.11 DD 160/2024 - Funzioni dell’Autorità di vigilanza dei consumatori)
1. L’Autorità di vigilanza dei consumatori svolge le seguenti funzioni ed esercita i correlati poteri:
a) presidiare ed esercitare tutte le attività relative alla regolamentazione ed al controllo delle materie disciplinate dal presente decreto delegato, nonché, esercitare il potere sanzionatorio attribuitogli, nelle forme e nei limiti previsti, al fine di garantire i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, e porre in essere ogni attività o misura necessaria per far cessare violazioni delle disposizioni del presente decreto delegato;
b) avviare, previa segnalazione, indagini ovvero attività ispettive in loco presso gli operatori economici o in altro ambiente ove si svolga attività professionale, commerciale, industriale o artigianale, al fine di valutare eventuali violazioni del presente decreto delegato;
c) chiedere al legale rappresentante o al titolare dell’attività economica, oggetto di un’ ispezione, chiarimenti o spiegazioni su fatti, avvenimenti, documenti o informazioni pertinenti ad una eventuale infrazione del presente decreto delegato;
d) acquistare in forma anonima un bene o richiedere un servizio per individuare eventuali infrazioni delle disposizioni normative, compresa la facoltà di ispezionare, smontare, analizzare o testare il bene o il servizio richiesto, dandone successiva comunicazione, entro trenta giorni, all’operatore economico interessato dall’ispezione;
e) supportare, quale organismo tecnico, il Congresso di Stato;
f) collaborare con le UO del Settore Pubblico Allargato in relazione alle pertinenti competenze e cooperare attivamente con le altre Autorità indipendenti della Repubblica di San Marino;
g) assumere e richiedere tutte le informazioni pertinenti e necessarie a qualsiasi Autorità pubblica o organismo o agenzia della Repubblica di San Marino ovvero a qualsiasi persona fisica o giuridica, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando una violazione del presente decreto delegato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 24;
h) fornire alle Autorità competenti di Stati terzi interessati ad una eventuale violazione informazioni o segnalazioni per limitarne le conseguenze negative;
i) esercitare la sorveglianza sui prezzi dei generi di consumo in collaborazione con l’UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e comunque con gli uffici competenti. In particolare, l’Autorità di vigilanza dei consumatori ha l'obbligo di aggiornarsi sulle innovazioni internazionali, avvalendosi di esperti nel campo della distribuzione, di svolgere compiti di rilevazione dati e di indagine e di determinare criteri per la rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, curando direttamente o affidando a terzi l'esecuzione delle rilevazioni. L’Autorità di vigilanza ha l’obbligo, inoltre, di pubblicare bollettini di informazione e di curare pubblicazioni settoriali da inviare a diversi targets di operatori e consumatori, nonché, di istituire la sezione di rilevazione o osservatorio prezzi e tariffe, la quale emette linee guida e regolamento, con facoltà di segnalazione di eventuali distorsioni del mercato alla Segreteria di Stato competente ed all’Ufficio Attività di Controllo per gli interventi di competenza.